DIISOCIANATI – RESTRIZIONI NELL’IMPIEGO

E OBBLIGHI FORMATIVI

Il Regolamento Reach del 3 agosto 2020 prevede alcune restrizioni e obblighi formativi relativi all’uso dei diisocianati, gruppo di composti chimici presenti nei composti poliuretanici (impermeabilizzanti, adesivi, resine bicomponenti, rivestimenti, vernici, pitture e catalizzatori per vernici, isolanti, schiume poliuretaniche).

Il regolamento, a partire dal 24 agosto 2023, impone delle restrizioni sia sull’emissione sul mercato e sia sull’utilizzo dei diisocianati con concetranzioni maggiori di 0,1% in peso.

La possibilità di utilizzo di tali sostanze è ammessa alle seguenti condizioni:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % di peso,

oppure

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

La formazione, che comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale, deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

A seconda degli usi, gli elementi della formazione sono differenziati in: 

FORMAZIONE GENERALE

  • per tutti gli usi industriali e professionali; 
 

FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO

  •          manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
  • applicazione con rullo;
  • applicazione con pennello;
  • applicazione per immersione o colata;
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
  • pulitura e rifiuti;
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; 
 

FORMAZIONE AVANZATA

  •          manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
  •           applicazioni per fonderie;
  •           manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  •           manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  •          applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  •           qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione, che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

La formazione prevede test di valutazione finale e rilascio di attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati, devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti) la specifica formazione.

SCARICA IL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020